AtaLa valutazione del servizio militare nelle graduatorie del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) della scuola è stata a lungo una questione controversa, con diverse interpretazioni giurisprudenziali. Tuttavia, una recente sentenza del TAR del Lazio sembra aver finalmente chiarito questo aspetto.
La sentenza n. 08254/2021 del TAR del Lazio ricostruisce la questione, richiamando alcuni importanti precedenti.
In particolare, il Tribunale amministrativo sottolinea come, a seguito dell'emanazione del Codice militare (D.Lgs. n. 66/2010), si sia assistito a un ripensamento da parte della giurisprudenza sulla valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina.
Secondo il TAR, l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro.
Pertanto, solo il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali, in quanto si tratta di selezioni "latu sensu concorsuali".
Il Tribunale amministrativo sottolinea come questa interpretazione sia in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che in passato aveva già ritenuto che il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni.
In definitiva, secondo la sentenza del TAR del Lazio, nelle graduatorie ATA può essere valutato solo il servizio militare prestato in costanza di nomina, in quanto in questo caso si verifica un "effettivo pregiudizio alla 'posizione di lavoro' (art. 52 Cost.)", essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore.
Questa interpretazione, ormai consolidata nella giurisprudenza, mette fine a una questione che ha a lungo diviso gli operatori del settore, chiarendo definitivamente che il servizio militare prestato prima di qualsiasi incarico di docenza non può essere valutato ai fini delle graduatorie ATA.
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